PNRR: Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

Tra gli obiettivi del Piano Naziale di Ripresa e Risilienza (PNRR) rientra la riforma del sistema giudiziario: adottare una serie di innovazioni che dovrebbero interessare tutti i settori di intervento del piano.

Il PNRR individua, infatti, tra gli ambiti di intervento:

  • La riforma del processo civile
  • La riforma della giustizia tributaria
  • La riforma del processo penale;
  • Interventi di modifica al Codice di Insolvenza di cui al decreto n. 14 del 2019

In particolare, il governo ha come obiettivo di apportare modifiche al Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza:

  • Attuando la direttiva UE n. 1023/2019 (relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione)
  • Potenziando i meccanismi di allerta
  • Promuovendo la digitalizzazione delle procedure, attraverso la creazione di una piattaforma online
  • Specializzando le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali.

La riforma delle procedure di insolvenza è, dunque, uno degli obiettivi del PNRR, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022.

Per raggiungere tale obiettivo sono stati in precedenza emanati il decreto legge n. 118 del 2021, che ha disciplinato la composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa il cui obiettivo è di superare la situazione di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, e il decreto legge n. 152 del 2021, che ha introdotto disposizioni sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali.

Il decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta l’1 luglio 2022, ne ha recepito la disciplina e attua la direttiva Insolvency (Direttiva UE 2019/1023) riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Il decreto si compone di due capi ed è entrato in vigore il 15 luglio contestualmente al codice di crisi e di insolvenza.

Tra le principali novità introdotte:

NUOVA DEFINIZIONE DI CRISI

Viene modificata la definizione di crisi, ora definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi dei casi prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi”. Il decreto, quindi, amplia l’orizzonte temporale per valutare lo stato di crisi, l’originaria versione del Codice prevedeva, infatti, sei mesi.

La crisi, inoltre, è definita come probabilità di una futura insolvenza, come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa. Viene, così, eliminato ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’’ - sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” - e ogni connotazione di discredito personale dell’imprenditore insolvente. 

Inoltre, a differenza dell'insolvenza, questa fase non è vista come irreversibile ma come un periodo di difficoltà momentanea e, quindi, superabile attraverso una serie di interventi interni. Nella nuova normativa non è più centrale l’imprenditore coinvolto nella crisi, ma l’azienda e il tentativo di conservazione della stessa.

DEFINIZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Una delle principali novità riguarda la definizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili il cui fine è quello di fornire all’imprenditore una serie di elementi di valutazione e, quindi, le indicazioni utili per cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà, anche prima che evolvano in crisi.

In particolare, si stabiliscono i criteri di riferimento in base ai quali scattano segnali per interventi. Al verificarsi dei segnali di allarme, sarà necessario monitorare la situazione per prevenire la crisi di impresa e attuare contro-misure:

  • Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche delle imprese e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore
  • verificare la sostenibilità dei debitie le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi
  • ricavare le informazioninecessarie a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Costituiscono segnali di allerta:

  • esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
  • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
  • ritardi nei pagamenti che determinino l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.

Si introduce, quindi, per l’imprenditore l’obbligo di un costante controllo della gestione aziendale per verificare l’emergere di condizioni oggettive tali da definire la crisi.

Le misure di allerta sono, quindi, uno strumento di ausilio per l’impresa.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Il decreto abroga le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ritenute poco flessibili. Queste sono sostituite con la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, introdotta con il D. L. n. 118 del 2021, il cui obiettivo è quello di superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza.

La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato: l’imprenditore può chiedere, al ricorrere di determinati presupposti, al segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel cui ambito si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto, munito di specifiche competenze e precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi di impresa. Questo ha il compito di assisterlo nell’individuare delle soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà in cui si trova e agevolarlo nelle trattive con i creditori utili per il risanamento dell’impresa. L’esperto accetta l’incarico dopo aver verificato la propria indipendenza.

Alla procedura si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, sulla quale sono disponibili ulteriori strumenti di supporto all’impresa per la redazione del piano di risanamento e inoltre, sulla piattaforma sarà possibile effettuare un test pratico per verificare la perseguibilità del risanamento.

Nel corso della procedura sono previste delle misure protettive a favore dell’imprenditore per limitare eventuali azioni nei suoi confronti da parte dei creditori e/o precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o stato di insolvenza.

L’esperto, quindi, entro 180 giorni dovrà individuare una soluzione utile ed adeguata, e, redigere al termine dell’incarico una relazione finale che verrà inserita sulla piattaforma nazionale.

Gli esiti possono essere:

  • In caso di esito negativo si può procedere con l’adozione di uno degli strumenti disciplinati dalla legge fallimentare.
  • In caso positivo è prevista la possibilità anche di un accordo tra le parti (debitore e creditore aderenti).
  • Con l’immediata archiviazione quando l’impresa non ha prospettive di risanamento.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

Il decreto introduce il nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

E’ un istituto simile al concordato che consente tuttavia al debitore di presentare un piano che possa soddisfare i creditori a condizione che siano suddivisi in classi e che la proposta sia approvata all’unanimità dalle classi. Il tribunale, quindi, omologa il piano di ristrutturazione in caso di approvazione di tutte le classi. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale provvede comunque all’omologa del piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella della liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui non si raggiunga l’unanimità delle classi il piano di ristrutturazione può essere convertito in concordato preventivo.

Una riforma, questa, dunque, con una visione che potremmo definire conservativa delle imprese, volta a contenere il più possibile i rischi di chiusura.

La crisi di liquidità, infatti, è un tema centrale per tutte le imprese, che si è reso ancora più evidente con la pandemia, che ha evidenziato la vulnerabilità del sistema imprenditoriale rispetto agli eventi imprevedibili.