Focus Legge del 26 Novembre 2021, n.206

La Legge del 26 novembre 2021, n. 206 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021. 

Il provvedimento è entrato in vigore il 24 dicembre 2021 e il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, dovrà adottare i decreti legislativi per il riassetto "formale e sostanziale del processo civile".

Fatta eccezione delle disposizioni contenute nei commi da 27 a 36  dell’unico articolo della legge delega, che introducono modifiche dirette alla legislazione vigente (senza aspettare che vengano emanati i decreti legislativi attuativi da parte del Governo) e sono destinate ad essere applicate  ai procedimenti instaurati a partire dal 180° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque entro il 22  giugno 2022.

La legge del 26 novembre 2021, n.206, punta a semplificare nelle forme e nei tempi i procedimenti civili, rendere, quindi più veloci i termini a carico delle parti processuali e del giudice.

L’obiettivo è ridurre del 40% i tempi dei procedimenti, come previsto nel PNRR.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Il provvedimento si compone di un unico articolo che specifica, con 44  commi, i principi e criteri direttivi  che dovranno essere tenuti presenti nei seguenti interventi principali:

  • Razionalizzazione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato)
  • Riassetto formale e sostanziale delle procedure del processo civile con modifiche normative al codice  di procedura civile e alle leggi processuali speciali
  • Semplificazione delle procedure di esecuzione forzata (al fine di garantire una maggiore tutela del creditore)

Di seguito si specificano nel dettaglio gli interventi principali.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE (MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ARBITRATO)

  • prevedere ulteriori incentivi fiscali, estendendo a tali istituti l’applicabilità al gratuito patrocinio
  • estendere il ricorso obbligatorio della mediazione ai contratti di durata (es. contratti di associazione di partecipazione, società di persone, di subfornitura)
  • rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitrato e consentire agli arbitri di adottare misure cautelari
  • prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche

RIASSETTO FORMALE E SOSTANZIALE DELLE PROCEDURE DEL PROCESSO CIVILE CON MODIFICHE NORMATIVE AL CODICE  DI PROCEDURA CIVILE E ALLE LEGGI PROCESSUALI SPECIALI

PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO

  • prevedere atti introduttivi (citazione e comparsa) più completi con l’indicazione dei mezzi di prova sin dal principio
  • prevedere un ampliamento dei termini a comparire e di quelli per la costituzione del convenuto
  • la parti saranno tenute a comparire personalmente all’udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione
  • prevedere termini più stringenti che i giudici dovranno rispettare nel fissare le udienze (ammissione prove entro 90 giorni)
  • prevedere che il procedimento di cui all’articolo 702 bis c.p.c. assuma la denominazione  di  “procedimento semplificato di cognizione” con estensione ambito applicazione (es. fatti in causa non tutti controversi, cause basate su prova documentale..)
  • rimodulata e semplificata la fase decisoria, eliminando l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella destinata al giuramento del CTU
  • prevedere che vengano stabilizzate alcune innovazioni telematiche introdotte durante l'emergenza Covid, quali le udienze a trattazione scritta e udienze da remoto
  • uniformazione del procedimento davanti al Giudice di Pace al procedimento del Tribunale 

APPELLO

  • prevedere l’ammenda tra 250 e 10.000 euro per le impugnazioni, contro l’esecuzione della sentenza, che risulteranno infondate o inammissibili
  • limitare le ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio
  • prevedere l’introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto

CASSAZIONE

  • introdurre un procedimento accelerato per bloccare i ricorsi infondati, inammissibili ed improcedibili
  • rinvio pregiudiziale:  il potere del giudice di merito di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione per la risoluzione di questioni di puro diritto che siano nuove e mai affrontate, di particolare importanza e che presentino gravi difficoltà interpretative.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA (AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE TUTELA DEL CREDITORE):

  • prevedere la sostituzione dell’iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo in originale, abrogando, quindi, le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva
  • prevedere la sospensione del termine di efficacia del precetto nel caso in cui il creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, proponga istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
  • prevedere la riduzione del termine per il deposito della relazione ipocatastale
  • prevedere che vengano ridotti i termini per la sostituzione, nella custodia del bene, del debitore con il custode, in 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale
  • prevedere che si acceleri la procedura di liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, e precisamente al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni
  • prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standarizzati
  • prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare abbia durata annuale, con possibilità di rinnovo dell'incarico. In tale lasso di tempo, il professionista delegato dovrà svolgere almeno tre esperimenti di vendita, sotto la costante vigilanza del giudice dell'esecuzione, che potrà provvedere alla sua sostituzione in caso di inadempimento
  • prevedere che il professionista proceda alla predisposizione del progetto di distribuzione, previe istruzioni del giudice, sottoponendolo alla parti. Qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli eventi diritto secondo le istruzioni del Giudice.
  • prevedere che il debitore possa chiedere al giudice di essere autorizzato a vendere direttamente l’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al valore base indicato nella perizia
  • introduzione di una Banca Dati per le aste giudiziali presso il Ministero della Giustizia, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione

Tra le disposizioni destinate a trovare applicazione a partire dal 22 giugno 2022, troviamo quelle dell’espropriazione presso terzi:

  • nell'espropriazione presso terzi, il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento.
  • qualora il pignoramento si esegua nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non si notifica o deposita l’avviso. In ogni caso, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza dell’atto di pignoramento.